Risposta
A oggi, l’argomento della
certificazione energetica è regolato dai Decreti Legislativi n.192 del 19.08.2005 e n.311 del 29.12.2006, completamente in vigore dal 2 febbraio 2007.
Secondo le norme in essi contenute, l’obbligo della certificazione è previsto per la ristrutturazione dell’involucro di un edificio esistente (modifica / rifacimento di pareti esterne e/o copertura) ma non comprende necessariamente la ristrutturazione o rifacimento degli impianti di riscaldamento o condizionamento, né la sostituzione delle caldaie o boiler con impianti solari o altri analoghi.
La procedura da seguire consiste nel presentare al Comune, alla fine dei lavori, i seguenti documenti in copia autentica (in forma cartacea o informatica); il Comune, in tempi successivi, provvederà a eseguire i previsti controlli:
1 - dichiarazione di fine lavori redatta dal Direttore dei Lavori;
2 - dichiarazione di conformità delle opere realizzate al progetto approvato e alla relazione tecnica, asseverata dal Direttore dei Lavori;
3 -attestato di certificazione energetica rilasciato da professionista qualificato e asseverato dal Direttore dei Lavori.
NOTE
a - la dichiarazione di conformità può essere redatta dal Costruttore, dal Progettista o dallo stesso Direttore dei Lavori, se diverso dal Progettista;
b - l’attestato di certificazione energetica può essere redatto da un professionista esterno oppure dallo stesso Proprietario, dal Progettista, dal Costruttore o dal Direttore dei Lavori (se abilitati allo scopo, ovviamente);
c - l’attestato di certificazione energetica va compilato sulla base delle procedure indicate dal Comune; in mancanza di queste procedure, al suo posto deve essere redatto un attestato di
qualificazione energetica (che è un documento provvisorio) da sostituire, appena possibile, con il richiesto attestato di
certificazione (che è un documento definitivo e di durata decennale).