Risposta

a) l’AMMONTARE DELL’ICI si basa sul valore dell’immobile (detto BASE IMPONIBILE) diverso caso per caso, e cioè:
- per i terreni agricoli il valore è dato dal REDDITO DOMINICALE moltiplicato per 75; 
- per le aree fabbricabili il valore è quello VENALE (detto anche COMMERCIALE o DI MERCATO), che dipende dalla posizione dell’area nel territorio, dalla sua destinazione d’uso, dai prezzi medi di mercato ecc., oltre che dall’indice di edificabilità attribuito all’area dal Piano Regolatore;
(il valore venale minimo delle aree fabbricabili ammesso nelle diverse zone è fissato da ciascun Comune con apposita delibera)
- per i fabbricati il valore è dato dalla RENDITA CATASTALE moltiplicata per 100, per 50 o per 34 a seconda del tipo di fabbricato;
b) la BASE IMPONIBILE, si applica nel modo seguente:
- ai terreni agricoli finché su essi permane una effettiva attività agricola, oppure fino a quando non venga attribuita loro dal Piano Regolatore la qualifica di “aree fabbricabili”; dopo di che passano ad altra categoria immobiliare; 
- alle aree fabbricabili finché esse restano inedificate; dopo la ultimazione dei lavori di costruzione la BASE IMPONIBILE è data dalla RENDITA CATASTALE del fabbricato realizzato e non più dal VALORE VENALE dell’area;
- ai fabbricati a partire dalla data di ultimazione dei lavori di edificazione e finché eventuali modifiche costruttive (ristrutturazione, recupero, ampliamento, ricostruzione ecc.) non ne facciano variare la RENDITA CATASTALE