Risposta
La variazione di destinazione d’uso delle aree e/o l’aumento o la diminuzione dell’indice di fabbricabilità dei terreni:
A - fanno variare l’ICI:
* dei terreni agricoli se riclassificati come aree fabbricabili;
* delle aree fabbricabili “vergini” (cioè non ancora edificate) se a esse è stato attribuito un indice di fabbricabilità diverso dal precedente oppure se sono state declassate ad aree non fabbricabili (cioè agricole, vincolate ecc.)
(queste modifiche urbanistiche incidono sulle rispettive BASI IMPONIBILI e, quindi, concorrono a far rideterminare l’ammontare dell’imposta)
B - non fanno variare l’ICI dei fabbricati esistenti:
* perché la BASE IMPONIBILE dei fabbricati non dipende dalle disposizioni urbanistiche ma dalla RENDITA CATASTALE attribuita a ciascun edificio, che è indipendente sia dal volume edilizio realizzato che da quello maggiore o minore realizzabile secondo le nuove disposizioni
(l’aumento o la diminuzione dell’indice di fabbricabilità incidono sul valore del terreno fabbricabile ma esso non può essere aggiunto a quello del fabbricato dato che il valore del terreno decade a costruzione realizzata)
C - fanno variare l’ICI dei fabbricati esistenti solo quando la eventuale maggiore cubatura consentita si traduce in un effettivo volume costruito in aggiunta a quello esistente, con conseguente variazione della RENDITA CATASTALE
(sempre che, ovviamente, l’aumento di volume non sia impedito dalla forma e dimensioni del lotto, dalle Norme Tecniche di Attuazione e/o dai disposti del Regolamento Edilizio Comunale)